Comune di Treppo Carnico

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Uffici Amministrativi

RESPONSABILE Edoardo dr. DEOTTO

INDIRIZZO Via G. Matteotti, 11 - 33020 Treppo Carnico
TELEFONO
0433 777023

FAX
0433 777331

E-MAIL
  anagrafe@com-treppo-carnico.regione.fvg.it

ORARIO PER IL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00
il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
Nella mattinata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, viene garantita la reperibilità di un operatore per le urgenze connesse allo stato civile (in particolare per le dichiarazioni di morte) al seguente numero di cellulare:
339 4337058

COMPETENZE anagrafe, stato civile, elettorale, ufficio statistiche e censimenti, leva, assistenza.

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

 

Con  Circolare n. 9/2012 del 27.04.2012 il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza.  

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’ art. 5 del  Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) con le seguenti  modalità:

1) presso lo sportello comunale;

2) a mezzo raccomandata;

3) a mezzo fax;

4) per via telematica .

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

Sarà rilasciata contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ricevuta di comunicazione di avvio del procedimento, che conterrà la seguente formulazione “Si comunica che a seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo Ufficio provvederà ad accertare  la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa, e che,  trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata  effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o il cambio di abitazione) si intendono confermati”.

Resta fermo l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti di coloro che inoltrano le comunicazioni a mezzo delle suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati , secondo quanto disposto dalla Legge  241/1990.

 

Condizione di ricevibilità della dichiarazione è che la stessa sia  compilata nelle parti obbligatorie , relative alle generalità, e che la stessa si accompagnata dal documento di riconoscimento del/degli interessato/i.

 

L’Ufficiale d’anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le registrazioni, e procede all’iscrizione (o cambio indirizzo) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

 

Il Comune di nuova iscrizione potrà, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilasciare solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate.

 

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione AIRE , inoltrando a quest’ultimo, i dati forniti dall’interessato, attraverso il Modello APR4 ridefinito d’intesa con l’ISTAT. Il Comune  di provenienza provvederà, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione dal nuovo comune di iscrizione,  a sua volta alla cancellazione dell’interessato, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro cinque giorni all’invio dei dati integrati e corretti.

 

Da questo momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

 

Con riguardo ai cittadini appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero, l’Ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

 

Per i  cittadini extracomunitari la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica.

 

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica. Trascorso tale temine senza che siano  comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data di presentazione della dichiarazione (art. 20, L. 241/1990 Istituto del silenzio-assenso).

 

In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà effettuata (considerato il rilievo penale delle dichiarazioni mendaci) la segnalazione alle Autorità di Pubblica sicurezza per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

Le dichiarazioni e le comunicazioni anagrafiche dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

 

  • SPEDIZIONE POSTALE (invio a mezzo raccomandata)

Comune di Treppo Carnico - Ufficio Anagrafe – Via Matteotti n. 11 -  33020 Treppo Carnico (UD)

Ufficio Anagrafe – Via Matteotti n. 11 – 33020 Treppo Carnico (UD)

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10,00 ore 12,00

                                            martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00:

 

Telefono  0433/777023 – Fax 0433/777331